La Cina riconosce il diritto d’autore per un’immagine generata dall’IA Generativa

La Cina riconosce il diritto d’autore per un’immagine generata dall’IA Generativa

La Corte per Internet di Pechino ha di recente riconosciuto che un’immagine generata dall’intelligenza artificiale può essere protetta da copyright. La decisione stabilisce un importante primato, trattandosi della prima pronuncia emessa in materia da un tribunale cinese.


La Corte per Internet di Pechino (Beijing Internet Court, in seguito “BIC”) ha emanato lo scorso novembre una rivoluzionaria sentenza in materia di AI Generativa e diritto d’autore, relativamente ad un’immagine generata attraverso il software AI di conversione testo-immagine Stable Diffusion, della start – up statunitense StabilityAI.

Com’è noto, Stable Diffusion è un modello di apprendimento automatico profondo (deep learning) che, sfruttando la combinazione text to image, genera immagini da descrizioni di testo.

Il nome del tool anticipa le caratteristiche del suo funzionamento. Esso si propone di generare immagini di qualità, realistiche e coerenti con le indicazioni del prompt (definite, per questo, “stabili”) partendo da una base che diffonde gradualmente i dettagli richiesti nel prompt.

L’applicativo è disponibile online e fruibile gratuitamente.

Il portale offre, altresì, una versione premium, dotata di ulteriori e performanti opzioni, che consentono di creare immagini più accurate e coerenti con i dettagli richiesti nel prompt, con una significativa riduzione dei tempi di elaborazione.

In relazione alle caratteristiche brevemente descritte, Stable Diffusion si inscrive nel novero degli applicativi basati su modelli di IA Generativa operativi in ambito visual, come Midjourney, Dall·E 2, Jasper Art e Open Art.

Come accennato in premessa, il caso sottoposto alla Corte di Pechino, risalente a maggio dello scorso anno, coinvolge un utente – fittiziamente soprannominato “Li” – che ha utilizzato il programma Stable Diffusion per creare l’immagine di una giovane donna asiatica.

Figura 1 – Credits Foto: Xiaohongshu/Diffusione stabile AI

Le immagini sono state successivamente pubblicate da Li sul social network cinese Xiaohongshu  (i.e. un riadattamento cinese del più noto Instagram conosciuto anche con il nome “Little Red Book”), intitolando il post “Spring Breeze Brings Tenderness”.

Successivamente, l’attore aveva notato che l’immagine era stata deliberatamente riutilizzata da un blogger per accompagnare un articolo postato su Baijiahao, altra piattaforma cinese di condivisione di contenuti (di proprietà di Baidu) .

Per tali ragioni, Li ha citato in giudizio il blogger, sostenendo che le immagini fossero protette dalla legislazione nazionale in tema di diritto d’autore, quantunque le stesse fossero state generate tramite AI.

La decisione della BIC sul Case 11279 rappresenta un’imperdibile occasione per corroborare il dibattito scientifico sulle nuove frontiere del diritto d’autore nell’era dell’AI. In particolare, la significativa chiarezza espositiva della pronuncia consente di riflettere sulla morfologia dei requisiti necessari per il riconoscimento dell’autorialità in capo a colui che crea un’opera avvalendosi di tali tecnologie.


Esaminando, pertanto, la disciplina domestica in materia di tutela del diritto d’autore, la Corte chiarisce i tre principali requisiti, connessi alla (i) originalità dell’opera, alla (ii) creatività dell’autore e alla (iii) paternità.


Quanto ai primi due requisiti (originalità e creatività), la Corte ha osservato che l’immagine prodotta costituiva il risultato finale dell’attività intellettuale dell’attore: l’apporto dell’attore, infatti, nel fornire costanti suggerimenti e modificando taluni parametri nel prompt secondo il proprio giudizio personale di carattere estetico, poteva essere considerato più di una mera «realizzazione intellettuale meccanica».

Pertanto, le immagini generate dall’AI riflettevano «un’espressione personalizzata», dotata di una propria originalità e riflettente lo sforzo creativo dell’autore.

Ritenendo che l’immagine generata costituisse l’espressione della personalità dell’autore, la BIC ne ha riconosciuto la paternità, qualificando l’AI alla stregua di un mero – seppur utile – strumento per coadiuvare l’elaborazione intellettuale dell’autore.

La pronuncia in commento risulta interessante sotto vari punti di vista.

Innanzitutto, essa consente di comprendere l’approccio dell’ordinamento giuridico cinese alle innovazioni dell’IA. Sul punto, le attuali politiche per la modernizzazione del settore giudiziario mirano entro il 2025 a sviluppare un sistema di intelligenza artificiale per tutti i tribunali, al fine di fornire supporto completo all’intelligenza artificiale negli sforzi per migliorare i servizi legali e sostenere la giustizia.

Inoltre, per quanto riguarda la tutela del diritto d’autore, essa riconosce tutela all’utilizzatore del software di IA generativa, individuando utili parametri per orientare l’attività interpretativa.


Di Alessia Palladino

Assegnista di ricerca e Cultore della Materia in «Informatica giuridica» e «Computer Law»  presso l’Università degli Studi di Cagliari.