{"id":1421,"date":"2026-10-12T09:35:02","date_gmt":"2026-10-12T07:35:02","guid":{"rendered":"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/?p=1421"},"modified":"2026-10-12T09:35:02","modified_gmt":"2026-10-12T07:35:02","slug":"non-solo-identita-digitale-nelleudi-wallet-entrano-diritti-status-e-qualifiche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/2026\/10\/12\/non-solo-identita-digitale-nelleudi-wallet-entrano-diritti-status-e-qualifiche\/","title":{"rendered":"Non solo identit\u00e0 digitale: nell\u2019EUDI Wallet entrano diritti, status e qualifiche"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-pale-ocean-gradient-background has-background wp-block-paragraph\">Il 15 settembre 2026 la Commissione europea ha presentato il Fair Labour Mobility Package, composto da una comunicazione e cinque proposte legislative. Tra queste, la proposta COM(2026) 980 final, sottoposta alla procedura legislativa ordinaria, propone di istituire il quadro dell\u2019European Social Security Pass (ESSPASS) e di digitalizzare richiesta, rilascio e verifica transfrontaliera dei documenti di sicurezza sociale. Il nuovo quadro si applicherebbe al portable document A1 dodici mesi dopo l\u2019entrata in vigore del futuro regolamento; la European Health Insurance Card (EHIC) e gli altri documenti interessati seguirebbero, in linea generale, tre anni dopo l\u2019entrata in vigore. \u00c8 quindi essenziale chiarire sin dall\u2019inizio che si tratta, allo stato, di una proposta della Commissione e non di diritto vigente. La novit\u00e0 pi\u00f9 interessante, per\u00f2, non consiste semplicemente nel poter conservare una tessera o un certificato sul telefono. Il passaggio che merita attenzione \u00e8 pi\u00f9 profondo: la prova di una situazione giuridicamente rilevante tende a spostarsi dalla mera esibizione di un documento alla possibilit\u00e0 di verificarne elettronicamente provenienza, integrit\u00e0 e validit\u00e0 attuale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sommario:<\/strong> <a href=\"#uno\" data-type=\"internal\" data-id=\"#uno\">1. Il documento non scompare: cambia la sua funzione.<\/a> \u2013 <a href=\"#due\" data-type=\"internal\" data-id=\"#due\">2. Dall\u2019identit\u00e0 alle attestazioni verificabili. <\/a>\u2013 <a href=\"#tre\" data-type=\"internal\" data-id=\"#tre\">3. Minimizzazione dei dati e verificabilit\u00e0 non coincidono automaticamente.<\/a> \u2013 <a href=\"#quattro\" data-type=\"internal\" data-id=\"#quattro\">4. L\u2019alternativa fisica \u00e8 parte dell\u2019architettura, non un residuo del passato.<\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"uno\" class=\"wp-block-heading has-primary-color has-text-color has-link-color wp-elements-1\">1. Il documento non scompare: cambia la sua funzione<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La proposta definisce il documento di sicurezza sociale come un insieme di dati che attesta la posizione in materia di sicurezza sociale di una persona. Quando \u00e8 digitale, tale documento \u00e8 destinato a essere conservato, gestito e condiviso attraverso l\u2019European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet) e a essere verificabile elettronicamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019articolo 7 rende concreto questo modello. Le istituzioni competenti dovrebbero emettere i documenti digitali in un formato adatto all\u2019uso nel Wallet; il verificatore dovrebbe poter accertare che il documento provenga da un emittente autorizzato, non sia stato alterato e non sia scaduto o revocato. Una volta effettuata positivamente la verifica, lo Stato membro ospitante non potrebbe richiedere ulteriori prove della sua validit\u00e0 o autenticit\u00e0, ferme restando le procedure applicabili in caso di dubbio o controversia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 qui che cambia la prospettiva. Un documento tradizionale incorpora una prova che viene esibita e valutata. Nello schema ESSPASS, quella prova pu\u00f2 essere confrontata con un\u2019infrastruttura di fiducia capace di verificarne anche lo stato attuale. La revoca, infatti, non rimane un\u2019informazione separata dal documento: deve poter incidere sul risultato della verifica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo non significa che il Wallet \u201ccontenga\u201d il diritto n\u00e9, tantomeno, che sia la tecnologia a crearlo. I diritti di sicurezza sociale continuano a dipendere dalle norme che li disciplinano e dalle determinazioni delle autorit\u00e0 competenti. Ci\u00f2 che diviene digitalmente verificabile \u00e8 la loro rappresentazione probatoria. La distinzione \u00e8 importante: evita di confondere il piano sostanziale del diritto con quello tecnologico della credenziale che permette di dimostrarne l\u2019esistenza o lo status.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"due\" class=\"wp-block-heading has-primary-color has-text-color has-link-color wp-elements-2\">2. Dall&#8217;identit\u00e0 alle attestazioni verificabili<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il fenomeno non sembra limitato alla sicurezza sociale. Nello stesso pacchetto, lo Skills Portability Act \u2013 COM(2026) 992 final \u2013 propone un sistema di attestazioni digitali delle qualifiche costruito ancora una volta intorno all\u2019EUDI Wallet. Le attestazioni dovrebbero essere rilasciate come qualified electronic attestations of attributes oppure come electronic attestations of attributes emesse da, o per conto di, un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica. Il sistema prevede inoltre meccanismi di sospensione e revoca e strumenti attraverso i quali verificare l\u2019emittente, l\u2019accreditamento dell\u2019ente che ha rilasciato la qualifica, l\u2019integrit\u00e0 e lo stato della credenziale. La relazione alla proposta chiarisce, coerentemente, che il piano probatorio resta distinto da quello sostanziale: l\u2019attestazione digitale \u00e8 destinata ad avere lo stesso valore probatorio della corrispondente attestazione cartacea, ma ci\u00f2 non comporta equivalenza fra qualifiche n\u00e9 un diritto al riconoscimento o all\u2019accesso a una professione regolamentata, che continuano a essere disciplinati dalla direttiva 2005\/36\/CE.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 un indizio rilevante della direzione intrapresa. L\u2019EUDI Wallet, nato nel quadro europeo dell\u2019identit\u00e0 digitale, assume progressivamente la funzione di punto di accesso ad attestazioni affidabili riguardanti qualit\u00e0, status e situazioni giuridicamente rilevanti. L\u2019identificazione della persona rimane una funzione essenziale, ma non esaurisce pi\u00f9 il modello.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il regolamento (UE) 2024\/1183 aveva gi\u00e0 predisposto questa architettura: il Wallet deve permettere all\u2019utente di ottenere, selezionare, conservare, presentare e condividere dati e attestazioni sotto il proprio controllo e garantire la selective disclosure, cio\u00e8 la possibilit\u00e0 di comunicare soltanto gli attributi necessari. La normativa europea stabilisce inoltre che il suo utilizzo sia volontario e che chi non lo utilizza non debba essere svantaggiato nell\u2019accesso ai servizi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si intravede cos\u00ec un\u2019infrastruttura europea della fiducia nella quale non conta soltanto sapere chi sia una persona, ma poter accertare, attraverso fonti riconosciute, quale posizione essa possa dimostrare in un determinato momento.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"tre\" class=\"wp-block-heading has-primary-color has-text-color has-link-color wp-elements-3\">3. Minimizzazione dei dati e verificabilit\u00e0 non coincidono automaticamente<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La capacit\u00e0 di verificare istantaneamente una credenziale pu\u00f2 ridurre frodi e verifiche documentali ridondanti, ma introduce una questione tipica dell\u2019informatica giuridica: quali dati occorre mostrare per dimostrare ci\u00f2 che serve davvero dimostrare?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il quadro EUDI offre una risposta tecnologico-giuridica importante attraverso la divulgazione selettiva. Se per un determinato servizio \u00e8 sufficiente accertare uno specifico attributo, l\u2019architettura dovrebbe evitare che il verificatore acquisisca informazioni ulteriori. Il regolamento europeo sull\u2019identit\u00e0 digitale collega espressamente il Wallet al controllo dell\u2019utente e alla minimizzazione dei dati; la proposta ESSPASS, a sua volta, richiama il GDPR e limita il trattamento ai dati necessari per il rilascio dei documenti, la determinazione dei diritti di sicurezza sociale e la verifica della loro validit\u00e0. Inoltre, i dati personali trattati ai fini della verifica non dovrebbero essere conservati dal verificatore dopo l\u2019operazione, salvo che ci\u00f2 sia necessario per l\u2019applicazione delle norme europee sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale o sia altrimenti autorizzato dal diritto dell\u2019Unione o nazionale nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Resta tuttavia un punto decisivo di implementazione. La proposta rimette a successivi atti di esecuzione la definizione di specifiche tecniche e di interoperabilit\u00e0, inclusi modelli comuni di dati, standard e requisiti di accessibilit\u00e0, procedure di richiesta, rilascio, revoca e verifica, misure di sicurezza come cifratura e controllo degli accessi, nonch\u00e9 misure organizzative per il trattamento e la protezione dei dati. La reale capacit\u00e0 di applicare la minimizzazione non dipender\u00e0 quindi soltanto dall\u2019enunciazione del principio, ma anche dalla granularit\u00e0 con cui saranno costruite le credenziali e dalle informazioni che i diversi verificatori potranno richiedere.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Analogamente, il controllo esercitato dall\u2019utente attraverso l\u2019interfaccia del Wallet non coincide, di per s\u00e9, con il consenso quale base giuridica del trattamento ai sensi del GDPR. La scelta tecnica di presentare una credenziale e la liceit\u00e0 giuridica dei successivi trattamenti sono piani collegati, ma non sovrapponibili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"quattro\" class=\"wp-block-heading has-primary-color has-text-color has-link-color wp-elements-4\">4. L&#8217;alternativa fisica \u00e8 parte dell&#8217;architettura, non un residuo del passato<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La digitalizzazione prevista dall\u2019ESSPASS non elimina il documento fisico. Su richiesta dell\u2019interessato o del datore di lavoro, l\u2019istituzione competente dovrebbe rilasciare un formato fisico standardizzato e accessibile, corredato da QR code o da altre funzionalit\u00e0 elettroniche di sicurezza. La valutazione d\u2019impatto segnala, pi\u00f9 in generale, il rischio di esclusione degli utenti meno attrezzati sul piano digitale; la Commissione richiama espressamente, fra i destinatari delle garanzie di inclusivit\u00e0, persone con disabilit\u00e0, persone anziane e utenti con competenze digitali limitate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche questo aspetto merita di essere letto oltre la contrapposizione tra carta e digitale. Il punto non \u00e8 conservare una copia analogica del vecchio modello, ma fare in modo che la verificabilit\u00e0 non diventi una condizione di accesso riservata a chi dispone degli strumenti o delle competenze per utilizzare un Wallet. La parit\u00e0 formale tra canali digitali e alternativi dovr\u00e0 quindi essere misurata anche nelle prassi: tempi, semplicit\u00e0 delle procedure e possibilit\u00e0 effettiva di esercitare un diritto senza subire uno svantaggio per la mancata utilizzazione del Wallet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se il legislatore europeo confermer\u00e0 questa impostazione, ESSPASS e Skills Portability Act potrebbero segnare un passaggio meno appariscente della semplice \u201cdigitalizzazione dei documenti\u201d, ma giuridicamente pi\u00f9 interessante. Il documento tende a diventare l\u2019interfaccia di una relazione verificabile tra titolare, soggetto emittente, fonte attendibile e verificatore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 in questa relazione che dovranno essere osservati i prossimi sviluppi. Perch\u00e9 affidabilit\u00e0 della credenziale, aggiornamento, revoca, interoperabilit\u00e0 e minimizzazione dei dati non sono soltanto caratteristiche tecniche: determinano, in concreto, il modo in cui una persona potr\u00e0 dimostrare una situazione giuridica e far valere la relativa attestazione oltre i confini nazionali.<strong><br><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fonti e riferimenti essenziali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Commissione europea, Fair Labour Mobility Package, 15 settembre 2026 \u2014 quadro complessivo del pacchetto e calendario indicativo di attuazione.<\/li>\n\n\n\n<li>Commissione europea, COM(2026) 980 final, proposta di regolamento relativo alla digitalizzazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che istituisce un quadro per l\u2019ESSPASS, 15 settembre 2026.<\/li>\n\n\n\n<li>Procedura legislativa 2026\/0271(COD), relativa alla proposta ESSPASS.<\/li>\n\n\n\n<li>Commissione europea, SWD(2026) 982 final, Impact Assessment Report relativo alla proposta ESSPASS, 15 settembre 2026.<\/li>\n\n\n\n<li>Commissione europea, COM(2026) 992 final, proposta di regolamento sulla portabilit\u00e0 delle qualifiche e delle competenze (\u201cSkills Portability Act\u201d), 15 settembre 2026; procedura 2026\/0274(COD).<\/li>\n\n\n\n<li>Regolamento (UE) 2024\/1183, che modifica il regolamento (UE) n. 910\/2014 (eIDAS) per quanto riguarda l\u2019istituzione del quadro europeo relativo a un\u2019identit\u00e0 digitale.<\/li>\n\n\n\n<li>Direttiva 2005\/36\/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.<\/li>\n\n\n\n<li>Regolamento (UE) 2016\/679 \u2013 GDPR.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"is-style-info wp-block-paragraph\">Di&nbsp;<strong>Massimo Farina<\/strong><br>&nbsp;Professore Associato di Informatica Giuridica presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Elettronica (DIEE) dell\u2019Universit\u00e0 di Cagliari. Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), ai sensi dell\u2019articolo 37 del Regolamento UE 2016\/679, dell\u2019Ateneo Cagliaritano e Coordinatore del \u201cICT4Law&amp;Forensics Lab\u201d. Abilitato alle funzioni di Professore di prima fascia per il settore concorsuale 12 H3 (Filosofia del diritto \u2013 GIUR-17\/A&nbsp;). Avvocato del Foro di Cagliari abilitato al patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 15 settembre 2026 la Commissione europea ha presentato il Fair Labour Mobility Package, composto da una comunicazione e cinque proposte legislative. 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