{"id":1417,"date":"2026-10-09T20:46:33","date_gmt":"2026-10-09T18:46:33","guid":{"rendered":"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/?p=1417"},"modified":"2026-10-09T20:46:33","modified_gmt":"2026-10-09T18:46:33","slug":"chi-vigila-sullintelligenza-artificiale-poteri-competenze-e-garanzie-secondo-il-recente-decreto-n-179-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/2026\/10\/09\/chi-vigila-sullintelligenza-artificiale-poteri-competenze-e-garanzie-secondo-il-recente-decreto-n-179-2026\/","title":{"rendered":"Chi vigila sull\u2019intelligenza artificiale? Poteri, competenze e garanzie secondo il recente Decreto n.179\/2026"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-pale-ocean-gradient-background has-background wp-block-paragraph\">Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 completa un\u2019importante parte dell\u2019adeguamento italiano all\u2019AI Act attraverso la definizione dei poteri delle autorit\u00e0 competenti, dei procedimenti di vigilanza e del sistema sanzionatorio. Il provvedimento interviene inoltre sulla sperimentazione normativa, sulla formazione e sull\u2019utilizzo dell\u2019intelligenza artificiale nel lavoro, nelle professioni, nella sanit\u00e0 e nella pubblica amministrazione. L\u2019articolo analizza una parte rilevante dell\u2019assetto nazionale di attuazione dell\u2019AI Act, disciplinando le competenze delle autorit\u00e0, l\u2019esercizio dei poteri di vigilanza e il sistema sanzionatorio. Dopo una ricostruzione della struttura del provvedimento, l\u2019articolo esamina la distribuzione delle attribuzioni fra AgID, ACN, autorit\u00e0 del settore finanziario e Garante per la protezione dei dati personali, evidenziando il rapporto fra specializzazione dei controlli e coordinamento istituzionale. L\u2019analisi distingue inoltre le funzioni di indirizzo, accertamento, intervento correttivo e sanzione, mostrando come la qualificazione del potere concretamente esercitato determini i presupposti dell\u2019azione amministrativa, gli obblighi di motivazione, le garanzie procedimentali e la disciplina dei termini. Particolare attenzione \u00e8 dedicata alle misure non pecuniarie e alla valutazione della tempestivit\u00e0 del procedimento sanzionatorio. La cooperazione fra autorit\u00e0 viene infine esaminata alla luce dei vincoli di protezione dei dati e riservatezza, quale condizione per assicurare controlli coerenti e una tutela effettiva delle persone interessate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sommario. <a href=\"#uno\">1. Struttura e contenuti del decreto n. 179\/2026.<\/a> &#8211; <a href=\"#due\">2. Il ruolo delle Autorit\u00e0 coinvolte.<\/a> &#8211; <a href=\"#tre\">3. Coordinamento istituzionale e protezione delle informazioni.<\/a> &#8211; <a href=\"#quattro\">4. Considerazioni conclusive. <\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"uno\" class=\"wp-block-heading has-primary-color has-text-color has-link-color wp-elements-1\">1. Struttura e contenuti del decreto n. 179\/2026<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con il <strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-10-08&amp;atto.codiceRedazionale=26G00200&amp;elenco30giorni=false\">decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179<\/a><\/strong>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell\u20198 ottobre 2026, n. 234, il legislatore italiano interviene sull\u2019attuazione del regolamento (UE) 2024\/1689, comunemente indicato come AI Act, per apprestare un quadro organico in materia di poteri delle Autorita&#8217; nazionali e di utilizzo dell&#8217;intelligenza artificiale nella formazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il fondamento dell\u2019intervento si trova nell\u2019art. 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, ponendosi in misura complementare rispetto al distinto <strong>d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, sull\u2019impiego dell\u2019IA nelle attivit\u00e0 di polizia<\/strong>. Questa delimitazione evita di attribuire al nuovo decreto norme che appartengono a un altro provvedimento e consente di comprendere il carattere complementare dei due interventi.<sup>[2]<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel definire l\u2019ambito di applicazione del decreto, <strong>l\u2019art. 2 richiama i soggetti individuati<\/strong> dall\u2019art. 2, par. 1, dell\u2019AI Act e sottolinea la <strong>necessit\u00e0 di coordinare<\/strong> la nuova disciplina con le normative dei singoli settori. Su questa base, l\u2019art. 3 pone la persona al centro dell\u2019intervento legislativo, orientando l\u2019impiego dell\u2019intelligenza artificiale verso criteri di trasparenza e responsabilit\u00e0 e affidando alla vigilanza il compito di presidiare i rischi per i diritti e le libert\u00e0. Questa centralit\u00e0 acquista un significato giuridico concreto nella possibilit\u00e0, per chi subisce gli effetti di una decisione, di comprenderne le ragioni, contestarne l\u2019esito e ottenere un esame effettivo del proprio caso da parte di un operatore dotato delle competenze necessarie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il provvedimento \u00e8 destinato a entrare in vigore il 23 ottobre 2026, ma la sua portata supera l\u2019organizzazione delle autorit\u00e0: accanto ai poteri di notifica e vigilanza, vengono disciplinati sanzioni, reclami, sperimentazione, percorsi formativi, garanzie lavorative e tutela delle informazioni tecnico-industriali utilizzate nello sviluppo dell\u2019IA.<sup>[1]<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>d.lgs. 179\/2026 si articola in cinque capi<\/strong>, che affrontano la disciplina dell\u2019intelligenza artificiale attraverso definizioni, organizzazione dei controlli, impieghi settoriali, tutela delle informazioni e disposizioni finanziarie.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/files\/2026\/10\/image-1024x576.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1418\" style=\"aspect-ratio:1.776271186440678;width:517px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/files\/2026\/10\/image-1024x576.png 1024w, https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/files\/2026\/10\/image-300x169.png 300w, https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/files\/2026\/10\/image-768x432.png 768w, https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/files\/2026\/10\/image.jpg 1047w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Il <strong>Capo I<\/strong>, dedicato alle disposizioni generali, contiene le definizioni utilizzate nel decreto, raccordandole al quadro terminologico dell\u2019AI Act e della legge italiana sull\u2019intelligenza artificiale.<\/li>\n\n\n\n<li>Il <strong>Capo II<\/strong> disciplina l\u2019organizzazione e l\u2019esercizio dei poteri delle autorit\u00e0 nazionali. La sua articolazione in otto sezioni permette di distinguere i diversi ambiti dell\u2019intervento:<\/li>\n\n\n\n<li>La <strong>Sezione I, \u00abDisposizioni generali\u00bb (artt. 2\u20133)<\/strong>, definisce l\u2019oggetto, l\u2019ambito di applicazione e i principi del decreto, collocando l\u2019intervento in una prospettiva di tutela della persona e di impiego trasparente e responsabile dell\u2019IA.<\/li>\n\n\n\n<li>La <strong>Sezione II, \u00abAutorit\u00e0 nazionali, punto di contatto unico e relativo coordinamento\u00bb (artt. 4\u201312)<\/strong>, individua le autorit\u00e0 competenti e disciplina i rapporti di collaborazione fra esse, con le autorit\u00e0 settoriali e con le istituzioni europee.<\/li>\n\n\n\n<li>La <strong>Sezione III, \u00abSistema di notifica\u00bb (art. 13)<\/strong>, riguarda i poteri di AgID per la valutazione, la designazione, la notifica e il monitoraggio degli organismi di valutazione della conformit\u00e0.<\/li>\n\n\n\n<li>La <strong>Sezione IV, \u00abSistema di vigilanza del mercato\u00bb (artt. 14\u201318)<\/strong>, disciplina la registrazione dei sistemi interessati, i poteri ispettivi, i procedimenti di vigilanza e il trattamento dei reclami.<\/li>\n\n\n\n<li>La <strong>Sezione V, \u00abDisposizioni sanzionatorie\u00bb (artt. 19\u201325)<\/strong>, regola l\u2019esercizio del potere sanzionatorio, distinguendo le misure pecuniarie da quelle non pecuniarie e definendo le procedure applicabili.<\/li>\n\n\n\n<li>La <strong>Sezione VI, \u00abSpazi di sperimentazione normativa\u00bb (artt. 26\u201331)<\/strong>, disciplina gli ambienti nei quali sviluppare e sperimentare sistemi di IA sotto la supervisione delle autorit\u00e0 competenti.<\/li>\n\n\n\n<li>La <strong>Sezione VII, \u00abModifiche alla normativa di settore\u00bb (artt. 32\u201333)<\/strong>, adegua disposizioni gi\u00e0 vigenti, raccordando le nuove competenze in materia di IA con la disciplina dell\u2019ACN e della sperimentazione FinTech.<\/li>\n\n\n\n<li>La <strong>Sezione VIII, \u00abUlteriori disposizioni\u00bb (artt. 34\u201335)<\/strong>, presidia la protezione dei dati e la riservatezza negli scambi informativi e prevede il coinvolgimento delle Regioni e la valorizzazione delle esperienze territoriali.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Il <strong>Capo III (artt. 36\u201351)<\/strong> affronta l\u2019impiego dell\u2019IA nei percorsi formativi, nelle professioni, nel lavoro, nella sanit\u00e0 e nella pubblica amministrazione. Il suo contenuto comprende sia lo sviluppo delle competenze sia le garanzie necessarie quando i sistemi incidono sulle persone, in particolare nelle decisioni lavorative.<\/li>\n\n\n\n<li>Il <strong>Capo IV (artt. 52\u201353)<\/strong> riguarda la tutela delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali relative a dati, algoritmi e metodi matematici, attraverso l\u2019integrazione della disciplina dei segreti commerciali e il richiamo alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.<\/li>\n\n\n\n<li>Il <strong>Capo V (art. 54)<\/strong> contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria, che regola le risorse utilizzabili per l\u2019attuazione del decreto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 id=\"due\" class=\"wp-block-heading has-primary-color has-text-color has-link-color wp-elements-2\">2. Il ruolo delle Autorit\u00e0 coinvolte<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli artt. 4 e 5 si soffermano sull\u2019assetto delle autorit\u00e0 nazionali, dinstinguendo tra funzioni di notifica e funzioni di vigilanza del mercato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tal senso:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>L\u2019articolo 4 designa AgID<\/strong> come autorit\u00e0 di notifica, responsabile della predisposizione e dell&#8217;attuazione\u00a0 delle\u00a0 procedure\u00a0 necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi\u00a0 di valutazione della conformita&#8217; e per il loro monitoraggio;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>L\u2019articolo 5 designa, quali autorit\u00e0 nazionali di vigilanza del mercato:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) l&#8217;ACN, per la vigilanza del mercato&nbsp; sui&nbsp; sistemi&nbsp; di&nbsp; IA,&nbsp; ai sensi e secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 70 del regolamento IA;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) la Banca d&#8217;Italia, quale autorita&#8217; competente sui&nbsp; sistemi&nbsp; di IA ad alto rischio utilizzati nell&#8217;erogazione di finanziamenti&nbsp; o&nbsp; di altri servizi finanziari disciplinati ai sensi del testo unico&nbsp; delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislative 1\u00b0 settembre 1993, n. 385, la CONSOB, quale autorita&#8217; competente&nbsp; sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell&#8217;erogazione dei&nbsp; Servizi finanziari disciplinati ai sensi del testo unico&nbsp; delle&nbsp; disposizioni in&nbsp; materia&nbsp; di&nbsp; intermediazione&nbsp; finanziaria,&nbsp; di&nbsp; cui&nbsp; al&nbsp;&nbsp; decreto legislativo&nbsp; 24&nbsp; febbraio&nbsp; 1998,&nbsp; n.&nbsp; 58,&nbsp; l&#8217;IVASS,&nbsp; quale&nbsp; autorita&#8217; competente&nbsp; sui&nbsp; sistemi&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; IA&nbsp;&nbsp; ad&nbsp;&nbsp; alto&nbsp;&nbsp; rischio&nbsp;&nbsp; utilizzati nell&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217;&nbsp; assicurativa&nbsp; o&nbsp; riassicurativa&nbsp; e&nbsp; di distribuzione di prodotti&nbsp; assicurativi&nbsp; disciplinati&nbsp; ai&nbsp; sensi&nbsp; del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto&nbsp; legislativo&nbsp; 7 settembre 2005, n. 209;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto dall&#8217;articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le disposizioni menzionate offrono molteplici spunti di riflessione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La funzione di AgID mira a preparare e attuare le procedure per valutare, designare e notificare gli organismi di valutazione della conformit\u00e0 e per controllarne il mantenimento dei requisiti. Gli organismi notificati svolgono i compiti previsti dalla disciplina europea nei casi in cui il relativo percorso di conformit\u00e0 richiede il loro intervento. Ci\u00f2 non implica, pertanto, che AgID debba autorizzare preventivamente qualsiasi utilizzo di IA, n\u00e9 che ogni sistema sia soggetto a certificazione esterna.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019art. 13 rafforza questo presidio attraverso monitoraggio continuo e audit periodici o straordinari: in caso di carenze o inadempimenti, AgID avvia, previo contraddittorio con l\u2019organismo interessato, procedimenti di limitazione, sospensione o revoca della designazione. La vigilanza sulla qualit\u00e0 e sull\u2019indipendenza dei valutatori diventa cos\u00ec un elemento della stessa affidabilit\u00e0 del sistema di conformit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ACN \u00e8 invece competente per la vigilanza del mercato secondo il perimetro europeo e nazionale, ed \u00e8 anche il punto di contatto unico previsto dall\u2019art. 6 del decreto. Tale funzione agevola i rapporti con le istituzioni europee e gli altri Stati membri, ma non assorbe le competenze delle autorit\u00e0 finanziarie o del Garante. L\u2019individuazione dell\u2019interlocutore corretto richiede di considerare insieme il sistema, il rischio e il contesto nel quale esso \u00e8 impiegato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019<strong>ACN assume il ruolo di autorit\u00e0 generale di vigilanza del mercato sui sistemi di IA<\/strong>, entro il perimetro previsto dall\u2019AI Act e nel rispetto delle attribuzioni delle altre autorit\u00e0. La vigilanza del mercato riguarda la conformit\u00e0 dei sistemi e delle condotte degli operatori alla disciplina applicabile: non pu\u00f2 quindi essere ricondotta alla sola sicurezza informatica, anche se le competenze tecniche dell\u2019Agenzia costituiscono una componente rilevante dell\u2019attivit\u00e0 di controllo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La specializzazione finanziaria segue, invece, un criterio <strong>funzionale<\/strong>. In particolare:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Banca d\u2019Italia vigila sui sistemi ad alto rischio utilizzati nell\u2019erogazione di finanziamenti e degli altri servizi disciplinati dal testo unico bancario;<\/li>\n\n\n\n<li>Consob su quelli utilizzati nei servizi disciplinati dal testo unico della finanza;<\/li>\n\n\n\n<li>IVASS su quelli utilizzati nelle attivit\u00e0 assicurative, riassicurative e di distribuzione.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per il <strong>settore finanziario<\/strong>, il decreto valorizza le autorit\u00e0 gi\u00e0 competenti: Banca d\u2019Italia per finanziamenti e servizi riconducibili al testo unico bancario, Consob per i servizi disciplinati dal testo unico della finanza e IVASS per l\u2019attivit\u00e0 assicurativa, riassicurativa e di distribuzione dei prodotti assicurativi. La scelta permette di integrare la verifica dei sistemi ad alto rischio nella conoscenza dei rispettivi mercati e delle loro regole. Occorre per\u00f2 precisare che, secondo l\u2019art. 74, par. 6, dell\u2019AI Act, questa competenza presuppone un <strong>collegamento diretto tra l\u2019immissione sul mercato, la messa in servizio o l\u2019uso del sistema e la fornitura dei servizi finanziari<\/strong>. L\u2019appartenenza dell\u2019utilizzatore al settore finanziario non \u00e8, da sola, sufficiente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il rinvio all\u2019art. 74, par. 6, richiede che l\u2019immissione sul mercato, la messa in servizio o l\u2019uso siano direttamente collegati alla fornitura dei servizi finanziari.<sup>[1][4]<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per questa ragione, il semplice fatto che un sistema sia utilizzato da una banca non risolve sempre la questione della competenza. Un sistema relativo all\u2019erogazione del credito e uno impiegato nella gestione del personale possono richiedere analisi differenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019art. 9 prevede la collaborazione fra ACN e autorit\u00e0 finanziarie per i sistemi utilizzati dagli istituti finanziari che non ricadono nella specifica attribuzione dell\u2019art. 74, par. 6. La distinzione consente di conservare le competenze settoriali senza creare aree prive di vigilanza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La posizione del <strong>Garante per la protezione dei dati personali<\/strong> richiede una distinzione particolarmente importante. Il rinvio all\u2019art. 74, par. 8, gli attribuisce la vigilanza del mercato su specifici sistemi ad alto rischio: quelli dell\u2019allegato III, punto 1, quando utilizzati per attivit\u00e0 di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia, e quelli dei punti 6, 7 e 8. La disposizione europea precisa inoltre che tale vigilanza deve rispettare l\u2019indipendenza delle autorit\u00e0 giudiziarie e non interferire con l\u2019esercizio delle funzioni giurisdizionali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ripartizione delle competenze introdotta dal decreto punta ad affidare la vigilanza ad autorit\u00e0 che possiedono una conoscenza approfondita dei singoli ambiti di applicazione dell&#8217;intelligenza artificiale. Nel settore finanziario, ad esempio, il controllo sui sistemi ad alto rischio funzionali all&#8217;erogazione dei servizi \u00e8 rimesso alle autorit\u00e0 di vigilanza bancaria, finanziaria e assicurativa, consentendo cos\u00ec di valutare i rischi tecnologici nel contesto regolamentare di riferimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Spesso uno stesso sistema incrocia pi\u00f9 discipline: una soluzione di AI per la valutazione del merito creditizio, ad esempio, deve soddisfare i requisiti dell&#8217;AI Act, la regolamentazione bancaria e le norme sulla protezione dei dati personali. Questa pluralit\u00e0 di regimi non implica necessariamente tre controlli distinti: l\u2019autorit\u00e0 finanziaria pu\u00f2 vigilare anche sull\u2019AI Act per il proprio settore, lasciando al Garante Privacy la tutela dei dati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>L\u2019efficacia del modello poggia quindi sul coordinamento interistituzionale<\/strong>. Gli accordi e i flussi informativi previsti dal decreto servono a raccordare le ispezioni, condividere dati e smistare le segnalazioni, con un triplice obiettivo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>scongiurare duplicazioni istruttorie,<\/li>\n\n\n\n<li>evitare contrasti di giudicato e<\/li>\n\n\n\n<li>scongiurare vuoti di tutela dovuti a conflitti negativi di competenza, il tutto nel pieno rispetto dei confini tracciati dalla legge.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 id=\"tre\" class=\"wp-block-heading has-primary-color has-text-color has-link-color wp-elements-3\">3. Coordinamento istituzionale e protezione delle informazioni<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alla ripartizione per materia delle attribuzioni si affianca la necessaria distinzione tipologica delle funzioni rimesse a ciascuna autorit\u00e0. Il medesimo organo \u00e8 infatti titolare di poteri eterogenei: di regolazione soft e indirizzo, istruttori e conoscitivi, conformativo-ripristinatori ovvero propriamente sanzionatori in senso stretto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ne consegue che l\u2019individuazione del regime giuridico applicabile non postula unicamente la verifica della competenza soggettiva, bens\u00ec l\u2019esatta qualificazione della natura del potere concretamente azionato, da cui discendono i presupposti di fatto e di diritto dell&#8217;agire amministrativo, l&#8217;onere e l&#8217;ampiezza della motivazione ex art. 3 l. 241\/1990, l&#8217;estensione del contraddittorio procedimentale e la disciplina dei termini di decadenza o prescrizione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell\u2019adozione di linee guida, raccomandazioni e buone prassi ai sensi dell\u2019art. 11, l\u2019autorit\u00e0 esercita una funzione nomofilattica e di indirizzo: trattasi di strumenti di <em>soft law<\/em> volti a orientare l&#8217;esegesi delle disposizioni e la condotta dei consociati <em>intra vires<\/em>. Tali atti generali, pur rilevando ai fini della corretta interpretazione del precetto primario, sono privi di efficacia precettiva autonoma e non integrano fonti di rango primario idonee a configurare illeciti: in ossequio al principio di legalit\u00e0 e tassativit\u00e0 della fattispecie sanzionatoria (art. 1 l. 689\/1981), l&#8217;irrogazione della sanzione postula necessariamente la violazione di un precetto direttamente posto dalla fonte normativa cogente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diverso \u00e8 il fondamento causale dei <strong>poteri di vigilanza e ispettivi<\/strong> di cui agli artt. 15 e 17, preordinati all&#8217;acquisizione degli elementi probatori per la verifica di conformit\u00e0 tecnica e giuridica dell&#8217;attivit\u00e0 vigilata. Gli atti di esibizione documentale, l&#8217;accesso ai registri e i verbali di ispezione integrano meri atti della fase istruttoria: la constatazione dell&#8217;illecito ivi contenuta non coincide con la contestazione dell&#8217;addebito. \u00c8 quest&#8217;ultima, infatti, che determina la <em>vocatio in iudicium<\/em> in sede amministrativa, cristallizza l&#8217;oggetto dell&#8217;incolpazione e garantisce l&#8217;effettivit\u00e0 del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del giusto procedimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le risultanze istruttorie possono altres\u00ec legittimare l&#8217;esercizio dei poteri inibitori o conformativi previsti dall&#8217;art. 16. In tale ipotesi, l&#8217;azione amministrativa \u00e8 tesa a rimuovere uno stato di rischio o di non conformit\u00e0 mediante l&#8217;imposizione di <em>facere<\/em> o <em>non facere<\/em> mutuati dalla disciplina unionale. L&#8217;ordine di adeguamento o la limitazione d&#8217;uso possiedono efficacia ripristinatoria e preventiva, non afflittiva: la loro legittimit\u00e0 si misura sui parametri di stretta necessit\u00e0, idoneit\u00e0 e proporzionalit\u00e0 rispetto allo scopo tipico, restando irrilevante la sola natura restrittiva della sfera giuridica del destinatario ai fini dell&#8217;ascrizione al <em>genus<\/em> sanzionatorio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>L&#8217;indefettibilit\u00e0 del criterio funzionale \u00e8 confermata dall&#8217;art. 22<\/strong>: per le infrazioni di lieve entit\u00e0, la norma contempla, quale alternativa alla sanzione pecuniaria, la diffida a rimuovere la violazione e ad astenersi dalla reiterazione. Pur condividendo l&#8217;effetto conformativo tipico degli ordini di cui all&#8217;art. 16, la misura \u00e8 espressamente inserita nella sequenza sanzionatoria, assolvendo alla medesima funzione di deterrenza e risposta all&#8217;illecito. La qualificazione del provvedimento prescinde dunque dal <em>nomen iuris<\/em> e impone l&#8217;indagine sulla causa tipica dell&#8217;atto, sui presupposti e sulla base legale di conferimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale discrimine rileva, da ultimo, sul computo e sul regime dei termini procedimentali. Sebbene la fase pre-istruttoria, il procedimento conformativo e il procedimento sanzionatorio possano porsi in sequenza logica o fattuale, ciascuno conserva autonomia strutturale. Con riferimento al paradigma dell&#8217;art. 24, comma 1 \u2013 che impone l&#8217;adozione del provvedimento sanzionatorio motivato entro un &#8220;termine ragionevole&#8221; decorrente dalla contestazione \u2013, il sindacato giurisdizionale sulla tempestivit\u00e0 dell&#8217;azione impone di distinguere rigidamente tra il segmento temporale dell&#8217;accertamento, la fase che conduce alla contestazione tempestiva e il perimetro temporale compreso tra quest&#8217;ultima e la decisione finale. Ciascuna fase soggiace a distinte regole di decorrenza del <em>dies a quo<\/em>, perentoriet\u00e0 ed eventuali cause di sospensione o interruzione. Solo la corretta sussunzione della fattispecie nella pertinente tipologia di potere consente di verificare la legittimit\u00e0 formale e sostanziale del provvedimento e la pienezza delle garanzie procedimentali riconosciute all&#8217;amministrato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli artt. 7\u201312 prevedono accordi, protocolli e forme di cooperazione operativa. Le autorit\u00e0 devono condividere tempestivamente le informazioni utili all\u2019esercizio delle rispettive funzioni e predisporre meccanismi di risposta rapida agli incidenti gravi. Quando gli accordi incidono sulle amministrazioni territoriali, \u00e8 prevista una comunicazione preventiva agli organismi rappresentativi indicati dalla legge. Il Comitato di coordinamento pu\u00f2 fornire indirizzi unitari e viene informato delle negoziazioni e degli accordi.<sup>[1]<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>L\u2019art. 8<\/strong> regola il rapporto con le autorit\u00e0 di vigilanza sui prodotti soggetti alla normativa europea di armonizzazione. Quando il controllo riguarda un prodotto al quale si applicano entrambe le discipline, ACN e autorit\u00e0 settoriali svolgono congiuntamente le attivit\u00e0 secondo la ripartizione prevista. Il coordinamento risulta particolarmente rilevante per sistemi integrati in prodotti regolati, per i quali occorre valutare requisiti tecnici e rischi nel loro contesto d\u2019uso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La cooperazione non attribuisce al Comitato un potere generale di sostituirsi alle autorit\u00e0 competenti. L\u2019art. 12 mantiene ferme le attribuzioni del Garante e dell\u2019AGCOM quale Coordinatore dei servizi digitali. Il rapporto con il Digital Services Act e con la competenza europea sui sistemi integrati in piattaforme o motori di ricerca di dimensioni molto grandi richiede inoltre di leggere il decreto insieme al nuovo art. 75 dell\u2019AI Act.<sup>[3]<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019art. 34 precisa che gli scambi possono avvenire anche in deroga al segreto d\u2019ufficio, ma nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati e dei principi di necessit\u00e0, proporzionalit\u00e0 e minimizzazione. La deroga non autorizza una circolazione indiscriminata delle informazioni. In termini applicativi, gli accordi dovrebbero identificare finalit\u00e0, categorie di dati, destinatari, accessi e garanzie di riservatezza, evitando che il coordinamento diventi una nuova fonte di raccolta eccedente rispetto ai compiti istituzionali.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4. Considerazioni conclusive <\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dall\u2019analisi condotta emerge che l\u2019effettivit\u00e0 della vigilanza sull\u2019impiego e sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale dipender\u00e0 dalla capacit\u00e0 di rendere riconoscibile, in ogni intervento, il rapporto fra autorit\u00e0 competente, funzione esercitata e regole applicabili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La specializzazione dei controlli permette, senza dubbio, di valorizzare le conoscenze proprie dei diversi settori, ma richiede un coordinamento che eviti sovrapposizioni e incertezze nell\u2019individuazione delle responsabilit\u00e0 istituzionali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al tempo stesso, la pluralit\u00e0 dei poteri attribuiti alle autorit\u00e0 impone di distinguere l\u2019attivit\u00e0 diretta a orientare gli operatori da quella volta ad acquisire informazioni, correggere una situazione di rischio o applicare una sanzione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da questa distinzione discende la possibilit\u00e0 di verificare se il singolo provvedimento sia fondato su presupposti adeguati, sorretto da una motivazione pertinente e adottato nel rispetto delle garanzie e dei tempi previsti dalla disciplina applicabile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli accordi e gli scambi informativi possono sostenere tale esercizio dei poteri, purch\u00e9 rimangano funzionali alle attribuzioni di ciascuna autorit\u00e0 e rispettino i limiti posti alla circolazione dei dati. La prospettiva antropocentrica richiamata dal decreto trova cos\u00ec una concreta traduzione anche nella qualit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa: tanto l\u2019operatore sottoposto a controllo quanto la persona che chiede tutela devono poter comprendere chi interviene, sulla base di quale norma, per quale finalit\u00e0 e attraverso quale procedimento. La chiarezza dell\u2019assetto istituzionale e procedimentale costituisce, pertanto, una condizione essenziale affinch\u00e9 la disciplina dell\u2019IA offra garanzie concretamente esercitabili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"is-style-info wp-block-paragraph\">Di\u00a0<strong>Alessia Palladino<\/strong><br><em>Assegnista di ricerca e Cultore della Materia in \u00abInformatica giuridica\u00bb e \u00abComputer Law\u00bb\u00a0 presso l\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Cagliari<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 completa un\u2019importante parte dell\u2019adeguamento italiano all\u2019AI Act attraverso la definizione dei poteri delle autorit\u00e0 competenti, dei procedimenti di vigilanza e del sistema sanzionatorio. 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