{"id":1370,"date":"2026-09-19T11:37:40","date_gmt":"2026-09-19T09:37:40","guid":{"rendered":"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/?p=1370"},"modified":"2026-09-19T11:37:40","modified_gmt":"2026-09-19T09:37:40","slug":"dalla-sandbox-settoriale-alla-regolazione-per-sperimentazione-il-nuovo-modello-europeo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/2026\/09\/19\/dalla-sandbox-settoriale-alla-regolazione-per-sperimentazione-il-nuovo-modello-europeo\/","title":{"rendered":"Dalla sandbox settoriale alla regolazione per sperimentazione? Il nuovo modello europeo"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-pale-ocean-gradient-background has-background wp-block-paragraph\">Il 9 settembre 2026 la Commissione europea ha presentato la proposta di European Innovation Act, COM(2026) 567 final, insieme a una proposta di Raccomandazione del Consiglio dedicata ai principi comuni delle <em>regulatory sandboxes<\/em>, COM(2026) 568 final. I due documenti appartengono alla stessa strategia, ma compiono scelte normative differenti: il primo propone un regolamento diretto a rafforzare il mercato unico dell\u2019innovazione; il secondo cerca invece di costruire un riferimento comune europeo per la sperimentazione regolatoria, lasciando agli Stati membri un margine considerevole nella sua attuazione. Entrambi gli iter sono ancora in corso. \u00c8 soprattutto questa seconda iniziativa a meritare attenzione. Le sandbox non sono nuove nel diritto dell\u2019Unione. Sono gi\u00e0 presenti, con caratteristiche differenti, nell\u2019AI Act, nel Cyber Resilience Act e in altri settori. La novit\u00e0 consiste nel tentativo di estrarre da queste esperienze una tecnica regolatoria suscettibile di essere utilizzata anche al di fuori di discipline settoriali gi\u00e0 armonizzate. La domanda, allora, non riguarda soltanto il funzionamento delle sandbox: riguarda il possibile ingresso della sperimentazione tra gli strumenti ordinari con i quali il diritto europeo affronta l\u2019innovazione tecnologica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sommario<\/strong>. <a href=\"#uno\" data-type=\"internal\" data-id=\"#uno\">1. Dalla deroga settoriale a un modello comune<\/a>. &#8211; <a href=\"#due\" data-type=\"internal\" data-id=\"#due\">2. Il \u201csafe space\u201d non \u00e8 uno spazio senza diritto<\/a>. &#8211; <a href=\"#tre\" data-type=\"internal\" data-id=\"#tre\">3. La vera innovazione \u00e8 il regulatory learning<\/a>. &#8211; <a href=\"#quattro\" data-type=\"internal\" data-id=\"#quattro\">4. Una tecnica generale, ma non ancora un diritto generale delle sandbox<\/a>. <\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"uno\" class=\"wp-block-heading has-primary-color has-text-color has-link-color wp-elements-70d1c4ca0858653fd0459ec4c3d3f632\"><strong>1. Dalla deroga settoriale a un modello comune<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La proposta definisce la <em>regulatory sandbox<\/em> come un quadro strutturato nel quale soggetti ammessi possono sperimentare soluzioni innovative, per un periodo limitato, in un ambiente controllato e sotto la supervisione di una o pi\u00f9 autorit\u00e0 competenti. La definizione contiene per\u00f2 un elemento ulteriore, meno immediato ma probabilmente pi\u00f9 importante: l\u2019esperimento deve produrre <em>regulatory learning<\/em>, cio\u00e8 conoscenza utilizzabile dal regolatore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sandbox, quindi, non viene concepita soltanto come servizio offerto all\u2019impresa per capire come portare sul mercato una tecnologia conforme alle regole. Diventa anche un luogo nel quale l\u2019autorit\u00e0 osserva l\u2019innovazione mentre questa viene sviluppata e sperimentata, raccoglie evidenze sui suoi effetti e pu\u00f2 verificare se il quadro giuridico esistente funzioni realmente davanti a tecnologie, prodotti o modelli organizzativi che il legislatore non aveva previsto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il passaggio \u00e8 rilevante perch\u00e9 modifica, almeno in parte, la direzione tradizionale del rapporto tra regolatore e regolato. Non c\u2019\u00e8 soltanto una norma gi\u00e0 definita che deve essere applicata a un nuovo oggetto tecnologico. L\u2019esperienza maturata durante l\u2019applicazione pu\u00f2 ritornare verso il sistema normativo e contribuire alla sua successiva evoluzione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non si parte, peraltro, da un fenomeno marginale. L\u2019indagine condotta dalla Commissione sulle esperienze nazionali ha censito 132 sandbox in 15 Stati membri, rispetto alle 40 rilevate nell\u2019indagine del 2021, evidenziando al tempo stesso differenze marcate quanto a basi giuridiche, settori, estensione geografica, accesso da parte di operatori stranieri, monitoraggio e valutazione. La diffusione dello strumento sembra quindi precedere la sua sistematizzazione giuridica.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"due\" class=\"wp-block-heading has-primary-color has-text-color has-link-color wp-elements-f7bd14408a0ad5b018502b4552ae29e3\"><strong>2. Il \u201csafe space\u201d non \u00e8 uno spazio senza diritto<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019espressione <em>sandbox<\/em> pu\u00f2 generare un equivoco. Un ambiente controllato di sperimentazione non equivale a una zona franca nella quale le regole cessano temporaneamente di operare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La proposta della Commissione \u00e8 piuttosto netta su questo punto. Quando siano previste deroghe a obblighi esistenti, esse devono essere esplicite, delimitate e giustificate. Soprattutto, una sandbox nazionale non pu\u00f2 autonomamente consentire una deroga al diritto derivato dell\u2019Unione quando l\u2019atto europeo applicabile non contempla quella possibilit\u00e0. La sperimentazione regolatoria, dunque, non crea da sola il potere di disapplicare una norma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo stesso vale per le garanzie che accompagnano l\u2019esperimento. La proposta richiede la preventiva valutazione dei rischi e l\u2019individuazione delle misure necessarie a proteggere diritti fondamentali, sicurezza, salute, consumatori, ambiente, ordine pubblico e concorrenza. Devono inoltre essere disciplinati, tra gli altri aspetti, protezione dei dati personali, riservatezza, propriet\u00e0 intellettuale e responsabilit\u00e0 per i danni provocati a utenti, consumatori o altri terzi durante la sperimentazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il punto \u00e8 decisivo. Il valore della sandbox non consiste nell\u2019allentare indistintamente il diritto per rendere pi\u00f9 semplice innovare, ma nel rendere controllabile una fase di incertezza. Se questa distinzione viene meno, lo spazio di sperimentazione rischia di trasformarsi da tecnica regolatoria in privilegio per alcuni operatori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 un problema gi\u00e0 evidenziato dalla letteratura sulle regolazioni sperimentali. L\u2019accesso selettivo agli esperimenti pu\u00f2 porre questioni di legalit\u00e0, certezza del diritto, parit\u00e0 di trattamento e responsabilit\u00e0 pubblica; inoltre, ci\u00f2 che funziona per pochi partecipanti in condizioni controllate non \u00e8 necessariamente generalizzabile al mercato nel suo complesso. Una sandbox ben progettata deve quindi produrre conoscenza senza trasformare l\u2019eccezione sperimentale in una diseguaglianza regolatoria permanente.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"tre\" class=\"wp-block-heading has-primary-color has-text-color has-link-color wp-elements-efb8527bb6c3999f71c14ce856ecf325\">3. <strong>La vera innovazione \u00e8 il regulatory learning<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il tratto forse pi\u00f9 interessante della proposta emerge alla fine del processo. Terminata la sperimentazione, gli Stati membri dovrebbero raccoglierne e analizzarne i risultati e valutare se gli insegnamenti acquisiti richiedano modifiche del quadro normativo nazionale. Il partecipante pu\u00f2 inoltre chiedere un <em>exit report<\/em>, destinato anche a facilitare successive procedure di valutazione della conformit\u00e0, standardizzazione o autorizzazione. Le informazioni sull&#8217;esistenza e sugli esiti delle sperimentazioni dovrebbero, in linea di principio, essere rese pubbliche, salvaguardando segreti commerciali e altre informazioni riservate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Qui la sandbox assume una funzione che va oltre l\u2019accompagnamento dell\u2019innovatore. L\u2019esperimento diventa parte del processo di produzione della conoscenza regolatoria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 una logica che la Commissione coltiva da alcuni anni. Gi\u00e0 il documento del 2023 sul <em>regulatory learning<\/em> esaminava sandbox, <em>testbeds<\/em> e <em>living labs<\/em> come strumenti attraverso i quali ridurre l\u2019asimmetria conoscitiva tra sviluppo tecnologico e decisione normativa. Le conclusioni del Consiglio del 2020 avevano, a loro volta, chiesto di studiare in che modo le esperienze maturate negli Stati membri potessero alimentare una regolazione europea basata sulle evidenze.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La proposta del 2026 compie per\u00f2 un passo ulteriore: prova a trasformare esperienze frammentate in un metodo riconoscibile e tendenzialmente replicabile.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"quattro\" class=\"wp-block-heading has-primary-color has-text-color has-link-color wp-elements-3b270fe0dd8c04e775f94091d8aa1717\">4. <strong>Una tecnica generale, ma non ancora un diritto generale delle sandbox<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parlare gi\u00e0 di una disciplina europea orizzontale delle regulatory sandboxes sarebbe eccessivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Commissione aveva valutato la possibilit\u00e0 di collocare nell\u2019European Innovation Act una definizione comune, principi di base e clausole di sperimentazione. Questa soluzione \u00e8 stata infine scartata perch\u00e9 ritenuta pi\u00f9 adatta a strumenti non legislativi. Ne deriva una scelta significativa: mentre l\u2019European Innovation Act segue la strada del regolamento per altre componenti della politica dell\u2019innovazione, il modello generale delle sandbox viene affidato a una proposta di Raccomandazione del Consiglio, fondata sugli articoli 173, paragrafo 3, e 292 TFUE e priva, per sua natura, della forza vincolante di un regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Restano inoltre le discipline settoriali. Nell\u2019AI Act, dopo le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2026\/1744, l\u2019articolo 57 prevede che gli Stati membri assicurino l\u2019operativit\u00e0 di almeno una sandbox nazionale per l\u2019IA entro il 2 agosto 2027 e contempla ora anche la possibilit\u00e0 di una sandbox istituita dall\u2019AI Office a livello dell\u2019Unione. Nel Cyber Resilience Act, invece, l\u2019articolo 33 consente agli Stati membri di istituire sandbox dedicate ai prodotti con elementi digitali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il nuovo quadro non cancella questi regimi. Cerca piuttosto di fornire una grammatica comune per le sperimentazioni che si sviluppano al di fuori di essi e di favorire anche sandbox transfrontaliere, nelle quali le autorit\u00e0 di pi\u00f9 Stati concordino preventivamente ruoli, responsabilit\u00e0, regole applicabili e modalit\u00e0 di supervisione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 forse in questo senso che si pu\u00f2 parlare di una possibile \u201cregolazione per sperimentazione\u201d. Non come alternativa alla legge e neppure come sospensione del principio di legalit\u00e0, ma come procedimento nel quale una parte dell\u2019attivit\u00e0 regolatoria continua dopo l\u2019adozione della norma, attraverso osservazione, sperimentazione controllata, valutazione dei risultati e successivo adattamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La riuscita del modello dipender\u00e0 per\u00f2 meno dal nome dello strumento che dalla sua architettura concreta. Autorit\u00e0 prive di risorse, esperimenti incapaci di produrre dati comparabili, deroghe scarsamente definite o risultati che rimangono confinati all\u2019interno della singola sandbox trasformerebbero il <em>regulatory learning<\/em> in una formula priva di conseguenze. Al contrario, se gli esiti dell\u2019esperimento riusciranno davvero a ritornare nel processo normativo, la proposta del 9 settembre potrebbe segnare un passaggio pi\u00f9 profondo: non soltanto la diffusione delle regulatory sandboxes, ma l\u2019affermazione dell\u2019idea che, davanti a tecnologie difficili da conoscere in anticipo, anche il regolatore debba organizzare istituzionalmente il proprio apprendimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fonti e riferimenti essenziali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Commissione europea, COM(2026) 568 final<\/strong>, <em>Proposal for a Council Recommendation on common principles on regulatory sandboxes to support innovation and a future-proof regulatory framework<\/em>, 9 settembre 2026.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Commissione europea, COM(2026) 567 final<\/strong>, proposta di regolamento <em>European Innovation Act<\/em>, 9 settembre 2026.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Commissione europea, SWD(2023) 277\/2 final<\/strong>, <em>Regulatory learning in the EU \u2013 Guidance on regulatory sandboxes, testbeds, and living labs in the EU<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>European Commission, Directorate-General for Research and Innovation<\/strong>, <em>Use of regulatory sandboxes in EU Member States \u2013 2025 survey report<\/em>, Publications Office of the European Union, 2026.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Regolamento (UE) 2024\/1689 \u2013 AI Act<\/strong>, versione consolidata dopo le modifiche del Regolamento (UE) 2026\/1744, in particolare artt. 57-58.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Regolamento (UE) 2024\/2847 \u2013 Cyber Resilience Act<\/strong>, art. 33.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>S. Ranchord\u00e1s<\/strong>, \u201cExperimental Regulations and Regulatory Sandboxes: Law without Order?\u201d, <em>Law and Method<\/em>, 2021, pp. 1-23.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"is-style-info wp-block-paragraph\">Di\u00a0<strong>Massimo Farina<\/strong><br>\u00a0Professore Associato di Informatica Giuridica presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Elettronica (DIEE) dell\u2019Universit\u00e0 di Cagliari. Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), ai sensi dell\u2019articolo 37 del Regolamento UE 2016\/679, dell\u2019Ateneo Cagliaritano e Coordinatore del \u201cICT4Law&amp;Forensics Lab\u201d. Abilitato alle funzioni di Professore di prima fascia per il settore concorsuale 12 H3 (Filosofia del diritto \u2013 GIUR-17\/A\u00a0). Avvocato del Foro di Cagliari abilitato al patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 9 settembre 2026 la Commissione europea ha presentato la proposta di European Innovation Act, COM(2026) 567 final, insieme a una proposta di Raccomandazione del Consiglio dedicata ai principi comuni delle regulatory sandboxes, COM(2026) 568 final. 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