{"id":1301,"date":"2026-08-19T12:11:12","date_gmt":"2026-08-19T10:11:12","guid":{"rendered":"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/?p=1301"},"modified":"2026-08-19T12:11:12","modified_gmt":"2026-08-19T10:11:12","slug":"e-evidence-package-dal-18-agosto-un-nuovo-framework-sullacquisizione-transfrontaliera-dei-dati-digitali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/2026\/08\/19\/e-evidence-package-dal-18-agosto-un-nuovo-framework-sullacquisizione-transfrontaliera-dei-dati-digitali\/","title":{"rendered":"e-Evidence package, dal 18 agosto un nuovo framework sull&#8217;acquisizione transfrontaliera dei dati digitali"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"is-style-default has-pale-ocean-gradient-background has-background wp-block-paragraph\"><strong>Abstract<\/strong><br><em>Dal 18 agosto 2026 trova applicazione il Regolamento (UE) 2023\/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l\u2019esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali. Il Regolamento costituisce, insieme alla Direttiva (UE) 2023\/1544 sulla designazione di stabilimenti e rappresentanti legali dei prestatori di servizi, il c.d. <strong>e-Evidence Package.<\/strong><br><br>As of 18 August 2026, Regulation (EU) 2023\/1543 on European Production Orders and European Preservation Orders for electronic evidence in criminal proceedings and for the execution of custodial sentences following criminal proceedings applies. Together with Directive (EU) 2023\/1544 on the designation of designated establishments and the appointment of legal representatives of service providers, the Regulation forms the so-called <strong>e-Evidence Package<\/strong>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"uno\">Sommario. <a href=\"#uno\" data-type=\"internal\" data-id=\"#uno\">1. Il nuovo Pacchetto europeo in materia di E-evidence: ambito di applicazione e finalit\u00e0 <\/a> &#8211; <a href=\"#due\" data-type=\"internal\" data-id=\"#due\">2. L&#8217;ambito di applicazione del Regolamento<\/a> &#8211; <em><a href=\"#dueuno\" data-type=\"internal\" data-id=\"#dueuno\">2.1. I procedimenti penali<\/a><\/em> &#8211; <em><a href=\"#duedue\">2.2. I dati oggetto di richiesta<\/a><\/em> &#8211; <em><a href=\"#duetre\">2.3. Tipologia del prestatore e dimensione trasfrontaliera<\/a><\/em> &#8211; <a href=\"#tre\">3. Gli strumenti processuali: EPOC e EPOC-PR<\/a> &#8211; <a href=\"#quattro\" data-type=\"internal\" data-id=\"#quattro\">4. Il quadro italiano di attuazione<\/a> &#8211; <strong><a href=\"#cinque\" data-type=\"internal\" data-id=\"#cinque\">5. Considerazioni conclusive<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"uno\" class=\"wp-block-heading has-primary-color has-text-color has-link-color wp-elements-a58bd2514e2f14624254da58cb5e8646\">1. <strong>Il nuovo Pacchetto europeo in materia di E-evidence: ambito di applicazione e finalit\u00e0 <\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dal 18 agosto 2026 trova piena applicazione il <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg\/2023\/1543\/oj\/ita\">Regolamento (UE) 2023\/1543<\/a><\/strong>, relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di <strong>prove elettroniche<\/strong> nei procedimenti penali e per l\u2019esecuzione di pene detentive. Insieme alla complementare <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/it\/ALL\/?uri=CELEX:32023L1544\">Direttiva (UE) 2023\/1544<\/a><\/strong> (sulla designazione degli stabilimenti e dei rappresentanti legali dei prestatori di servizi), il regolamento d\u00e0 vita al cosiddetto <strong>e-evidence package<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare: <\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Il Regolamento disciplina, <strong>il potere e la procedura<\/strong>. Stabilisce chi pu\u00f2 emettere un ordine europeo, a quali condizioni, per quali dati, con quali termini, quali obblighi gravano sul destinatario, quando deve essere coinvolta l\u2019autorit\u00e0 dello Stato di esecuzione, quali rimedi sono disponibili e cosa avviene in caso di mancato adempimento.<\/li>\n\n\n\n<li>La Direttiva disciplina invece, principalmente, <strong>il destinatario istituzionale dell\u2019ordine<\/strong>. Impone agli Stati membri di assicurare che determinate categorie di prestatori di servizi designino uno stabilimento o nominino un rappresentante legale nell\u2019Unione dotato dei poteri e delle risorse necessari per ricevere e dare esecuzione agli ordini provenienti dalle autorit\u00e0 competenti.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;obiettivo dell&#8217;impianto normativo europeo, ricavabile dalla lettura del Regolamento e, in particolare, dal <strong>Considerando n. 8) e 9)<\/strong>, \u00e8 triplice: <\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Modernizzare il sistema di acquisizione delle prove<\/strong>. Fino all\u2019entrata in applicazione del pacchetto e-Evidence, l\u2019acquisizione transfrontaliera di prove elettroniche si fondava principalmente sugli strumenti ordinari di cooperazione giudiziaria, in particolare sull\u2019Ordine europeo di indagine nell\u2019ambito dell\u2019Unione e, nei casi pertinenti, sulle procedure di assistenza giudiziaria internazionale, strumenti che ben potevano essere utilizzarsi in un&#8217;epoca storica in cui la <strong>prova <\/strong>era essenzialmente <strong>fisica<\/strong>, lenta da spostare e difficile da distruggere. La prova digitale, com&#8217;\u00e8 noto, \u00e8 fortemente <strong><em>volatile<\/em><\/strong>, pertanto soggetta a rischi di deterioramento, compromissione ed alterazione superiore. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Le prove elettroniche sono concentrate presso pochi Stati e pochi provider<\/strong>. Il <strong>Considerando n. 8) <\/strong>muove da una caratteristica strutturale di Internet: i servizi digitali non sono distribuiti uniformemente tra gli Stati membri. Molti grandi provider hanno il proprio stabilimento europeo o una presenza societaria in un numero limitato di Stati. Il risultato \u00e8 una sorta di <strong>collo di bottiglia della cooperazione giudiziaria<\/strong>: alcuni Stati diventano destinatari di un numero enorme di richieste semplicemente perch\u00e9 ospitano molti prestatori di servizi, fenomeno in costante incremento con l&#8217;aumento dell&#8217;uso dei servizi online.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Superare la frammentariet\u00e0 dei tradizionali canali di cooperazione giudiziaria<\/strong>, <strong>potenziando l&#8217;efficacia degli strumenti di cooperazione istituzionale<\/strong> (come l&#8217;Ordine Europeo di Indagine &#8211; OEI o le rogatorie) e introducendo un canale diretto e specializzato tra le autorit\u00e0 giudiziarie degli Stati membri e i prestatori di servizi digitali. Un ulteriore elemento di criticit\u00e0 del quadro previgente era rappresentato dalla <strong>frammentariet\u00e0 delle modalit\u00e0 di acquisizione transfrontaliera delle prove elettroniche<\/strong>. In assenza di una disciplina armonizzata a livello dell\u2019Unione, le autorit\u00e0 nazionali facevano ricorso a strumenti eterogenei, fondati ora sui tradizionali meccanismi di cooperazione giudiziaria, ora su forme di cooperazione diretta e volontaria con i prestatori di servizi. Tali prassi dipendevano in larga misura dal diritto nazionale applicabile e dalle politiche adottate dai singoli provider, con la conseguenza che richieste aventi ad oggetto dati analoghi potevano essere sottoposte a presupposti, procedure e tempi significativamente differenti a seconda dello Stato membro interessato o del prestatore destinatario. La disomogeneit\u00e0 risultava particolarmente evidente con riferimento ai dati relativi al contenuto, rispetto ai quali alcuni Stati membri avevano introdotto strumenti nazionali di acquisizione diretta, mentre altri continuavano a fare affidamento esclusivamente sui meccanismi formali di cooperazione giudiziaria. Ne derivava un sistema caratterizzato da <strong>incertezza applicativa, asimmetrie procedurali e prevedibilit\u00e0 limitata<\/strong>, nel quale l\u2019effettiva possibilit\u00e0 di acquisire tempestivamente una prova elettronica poteva dipendere non soltanto dalla natura del dato e dalle esigenze dell\u2019indagine, ma anche dalla combinazione tra ordinamento nazionale competente e prassi del prestatore coinvolto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In sintesi, il pacchetto e-Evidence interviene precisamente su tale frammentazione, introducendo un quadro uniforme di obblighi, procedure, termini e garanzie applicabili alle richieste transfrontaliere rivolte ai prestatori di servizi operanti nell\u2019Unione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una prova tradizionale \u2014 un documento cartaceo, un&#8217;arma, un oggetto sequestrato \u2014 tende ad avere una certa stabilit\u00e0 materiale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il dato elettronico \u00e8 diverso. Pu\u00f2 essere:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>cancellato dall&#8217;utente;<\/li>\n\n\n\n<li>eliminato automaticamente in base alle retention policy del provider;<\/li>\n\n\n\n<li>sovrascritto;<\/li>\n\n\n\n<li>modificato;<\/li>\n\n\n\n<li>reso indisponibile con la chiusura dell&#8217;account.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per questo il considerando usa il concetto di <strong>volatilit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se il procedimento di cooperazione giudiziaria richiede settimane o mesi, esiste il rischio che, quando la richiesta arriva materialmente al provider, <strong>il dato non esista pi\u00f9<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 questa constatazione che spiega buona parte dell&#8217;architettura successiva del Regolamento: termini molto pi\u00f9 brevi e, soprattutto, la creazione dell&#8217;<strong>ordine europeo di conservazione<\/strong>, che permette di \u201ccongelare\u201d rapidamente il dato in attesa della sua acquisizione. In ogni caso, il sistema <strong>non sostituisce integralmente l\u2019Ordine europeo di indagine<\/strong> (OEI), n\u00e9 gli strumenti di assistenza giudiziaria. L\u2019OEI rimane lo strumento generale della cooperazione probatoria europea; <strong>il Regolamento 2023\/1543 introduce invece un canale specializzato<\/strong>, riferito a determinate prove elettroniche gi\u00e0 nella disponibilit\u00e0 di specifiche categorie di prestatori di servizi. La stessa Commissione descrive il nuovo meccanismo come uno strumento diretto e pi\u00f9 rapido rispetto all\u2019OEI e alle procedure di mutua assistenza.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"due\" class=\"wp-block-heading has-primary-color has-text-color has-link-color wp-elements-b20b00e8eaf823127a15b0afc207ff10\">2. L&#8217;ambito di applicazione del Regolamento<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ambito di applicazione del Regolamento deve essere ricostruito lungo almeno quattro direttrici: <\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>finalit\u00e0 del procedimento, <\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>natura del dato, <\/strong><\/li>\n\n\n\n<li id=\"due\"><strong>tipologia del prestatore e <\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>dimensione transfrontaliera della richiesta<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-primary-color has-text-color has-link-color wp-elements-2652d8fd13d2480db59e31ca9e87c33b wp-block-paragraph\" id=\"dueuno\"><em>2.1. I procedimenti penali<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli ordini europei di produzione e conservazione possono essere emessi nell\u2019ambito e ai fini di <strong>procedimenti penali<\/strong>, comprese le indagini penali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Regolamento <strong>non richiede<\/strong> che il procedimento abbia gi\u00e0 raggiunto una determinata fase processuale, ma presuppone un procedimento riferito a uno specifico reato e una valutazione individualizzata della necessit\u00e0 e proporzionalit\u00e0 dell\u2019ordine.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>Considerando 24<\/strong> esclude quindi una logica di acquisizione preventiva o esplorativa: l\u2019ordine deve riferirsi a un procedimento penale concreto e a un reato gi\u00e0 commesso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ambito si estende inoltre all\u2019esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libert\u00e0 personale di <strong>almeno quattro mesi<\/strong>, a seguito di un procedimento penale, quando il condannato si sia sottratto alla giustizia, alle condizioni previste dal Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-primary-color has-text-color has-link-color wp-elements-026aa534d5a6f677ef712378426dfc47 wp-block-paragraph\" id=\"duedue\"><em>2.2. I dati oggetto di richiesta<\/em> <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un ulteriore limite materiale riguarda il momento di formazione del dato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Regolamento concerne dati <strong>conservati dal prestatore o per suo conto al momento della ricezione dell\u2019ordine<\/strong>. Non introduce un potere di intercettazione in tempo reale e non permette di imporre al prestatore la raccolta futura di dati che ancora non esistono. Non istituisce neppure un obbligo generale e indiscriminato di <em>data retention<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ambito materiale del Regolamento non pu\u00f2 essere compreso senza considerare la classificazione dei dati contenuta nell\u2019art. 3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il sistema distingue <strong>[Considerando n. 31)]<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>dati relativi agli abbonati<\/strong>, <\/li>\n\n\n\n<li><strong>dati richiesti al solo scopo di identificare l\u2019utente<\/strong>, <\/li>\n\n\n\n<li><strong>dati relativi al traffico<\/strong> e <strong>dati relativi al contenuto<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La classificazione non \u00e8 puramente descrittiva, bens\u00ec determina il livello delle condizioni richieste per l\u2019adozione dell\u2019ordine e, nel modello italiano, incide direttamente sull\u2019autorit\u00e0 competente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I dati relativi agli <strong>abbonati <\/strong>consentono tipicamente di collegare un account a un determinato cliente o utilizzatore: nome, recapiti e altre informazioni concernenti il rapporto con il prestatore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La categoria dei dati richiesti al solo scopo di <strong>identificare <\/strong>l\u2019utente comprende invece informazioni tecniche \u2014 in particolare indirizzi IP e, quando necessari, porte sorgente e marche temporali \u2014 utilizzate esclusivamente per stabilire quale utente si celasse dietro un determinato identificatore. Il Regolamento riconosce espressamente che, soprattutto in presenza di indirizzi IP condivisi, tali informazioni possono rappresentare il punto di partenza indispensabile di un\u2019indagine.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I <strong>dati di traffico <\/strong>hanno invece una capacit\u00e0 inferenziale pi\u00f9 intensa: consentono di ricostruire elementi quali origine e destinatario di una comunicazione, data, ora, durata, ubicazione del dispositivo, sessioni di login e logout e altri dati di contesto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infine, i dati di contenuto permettono di conoscere ci\u00f2 che \u00e8 stato scritto, detto, inviato o conservato: messaggi, e-mail, registrazioni, immagini, documenti e altre informazioni digitali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La distinzione determina i presupposti dell\u2019ordine di produzione. Per i dati dell\u2019abbonato e per quelli richiesti esclusivamente a fini identificativi, l\u2019ordine pu\u00f2 essere utilizzato in relazione a qualsiasi reato, ferma la verifica di necessit\u00e0 e proporzionalit\u00e0. Per i dati di traffico non meramente identificativi e per i dati di contenuto opera invece, in via generale, la soglia relativa a reati punibili con una pena detentiva massima di almeno tre anni, insieme alle specifiche fattispecie contemplate dal Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Particolarmente interessante \u00e8 il carattere funzionale della distinzione tra identificazione e traffico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un indirizzo IP richiesto esclusivamente per rispondere alla domanda \u201cchi utilizzava questo indirizzo in quel momento?\u201d rientra nel regime identificativo. Una serie di IP e timestamp richiesta per ricostruire nel tempo le attivit\u00e0 dell\u2019utente pu\u00f2 invece assumere la natura di dato di traffico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La qualificazione giuridica non dipende quindi esclusivamente dal formato tecnico dell\u2019informazione, ma anche dalla <strong>finalit\u00e0 investigativa della richiesta e dalla capacit\u00e0 inferenziale del dato<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-primary-color has-text-color has-link-color wp-elements-354791a04b13c7970aaa95dcce9149e6 wp-block-paragraph\" id=\"duetre\"><em>2.3. Tipologia del prestatore e dimensione trasfrontaliera<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come precisato dall&#8217;<strong>articolo 1<\/strong>, il Regolamento si applica a un prestatore di servizi che offre servizi nell&#8217;Unione e che \u00e8 stabilito in un altro Stato membro o, alternativamente, rappresentato da un rappresentante legale in un altro Stato membro. L&#8217;articolo 3, n.3, precisa che per &#8220;prestatore di servizi debba intendersi la persona fisica o giuridica che fornisce una o pi\u00f9 delle seguenti categorie di servizi, ad eccezione dei servizi finanziari di cui all&#8217;articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006\/123\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) servizi di comunicazione elettronica quali definiti all&#8217;articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018\/1972;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali l&#8217;assegnazione di indirizzi IP, i servizi di registri di nomi di dominio, di registrar di nomi di dominio e i servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c) altri servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione di cui all&#8217;articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015\/1535 che:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">i) consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro; o<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ii) rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali \u00e8 fornito il servizio, quando la conservazione dei dati \u00e8 una componente propria del servizio fornito all&#8217;utente;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il n. 4), invece, chiarisce che per \u00abofferta di servizi nell&#8217;Unione\u00bb si intende:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) consentire alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usare i servizi elencati al punto 3); e<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) avere un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con lo Stato membro di cui alla lettera a); tale collegamento sostanziale deve essere considerato presente quando il prestatore di servizi \u00e8 stabilito in uno Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in uno o pi\u00f9 Stati membri o qualora le sue attivit\u00e0 siano orientate verso uno o pi\u00f9 Stati membri. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La disciplina \u00e8 quindi costruita per intercettare il luogo nel quale, nell\u2019economia digitale, la prova tende effettivamente a concentrarsi: provider di comunicazioni, piattaforme, servizi cloud e hosting, servizi che gestiscono account, infrastrutture di dominio e altri intermediari digitali contemplati dalla definizione regolamentare.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non \u00e8 pertanto sufficiente che un\u2019impresa disponga di dati utili a un procedimento penale perch\u00e9 il Regolamento sia automaticamente utilizzabile nei suoi confronti. Occorre anzitutto verificare che essa sia un \u201cprestatore di servizi\u201d ai sensi dell\u2019art. 3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il secondo requisito soggettivo-territoriale \u00e8 che il prestatore <strong>offra servizi nell\u2019Unione<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La nozione non coincide con l\u2019avere la sede legale in uno Stato membro. Il legislatore europeo ha deliberatamente costruito una disciplina capace di raggiungere anche operatori globali stabiliti in paesi terzi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019offerta di servizi nell\u2019Unione presuppone la possibilit\u00e0 per persone fisiche o giuridiche di uno Stato membro di utilizzare il servizio e l\u2019esistenza di un <strong>collegamento sostanziale<\/strong> con l\u2019Unione. Tale collegamento pu\u00f2 risultare dalla presenza di uno stabilimento; in sua assenza, pu\u00f2 derivare da un numero significativo di utenti o dall\u2019orientamento dell\u2019attivit\u00e0 verso uno o pi\u00f9 Stati membri.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il criterio \u00e8 particolarmente rilevante per i grandi provider extraeuropei. Un\u2019impresa non pu\u00f2 sottrarsi al sistema per il solo fatto che la propria capogruppo o la propria infrastruttura principale siano collocate fuori dall\u2019UE, quando offra stabilmente i propri servizi al mercato europeo secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infine, il Regolamento \u00e8 costruito per i casi transfrontalieri. La definizione dell\u2019ordine europeo presuppone che lo stabilimento designato o il rappresentante legale al quale esso viene rivolto si trovi in <strong>uno Stato membro diverso dallo Stato dell\u2019autorit\u00e0 di emissione<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"tre\" class=\"wp-block-heading has-primary-color has-text-color has-link-color wp-elements-866eeb4c34269091ac512b17887feaeb\"><strong>3. Gli strumenti processuali: EPOC e EPOC-PR<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il cuore operativo del regolamento \u00e8 costituito da due strumenti denominati con gli acronimi <strong>EPOC ed EPOC-PR<\/strong>, destinati a entrare nel lessico quotidiano della cooperazione giudiziaria penale europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Regolamento costruisce il nuovo meccanismo intorno a due provvedimenti vincolanti, distinti per funzione: l\u2019<strong>ordine europeo di produzione<\/strong>, diretto a ottenere la trasmissione di dati elettronici gi\u00e0 nella disponibilit\u00e0 del prestatore di servizi, e l\u2019<strong>ordine europeo di conservazione<\/strong>, volto invece a impedirne temporaneamente la rimozione, cancellazione o modifica in vista di una successiva acquisizione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 opportuno precisare anche la terminologia. L\u2019acronimo <strong>EPOC<\/strong> indica propriamente il <em>European Production Order Certificate<\/em>, cio\u00e8 il <strong>certificato dell\u2019ordine europeo di produzione<\/strong>; EPOC-PR indica il certificato dell\u2019ordine europeo di conservazione. Il certificato costituisce lo strumento standardizzato mediante il quale l\u2019ordine viene trasmesso al destinatario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La distinzione tra ordine e certificato riflette la struttura stessa del nuovo modello di cooperazione. Nella fase ordinaria, il prestatore riceve il certificato e adempie direttamente alla richiesta, senza che sia necessario l\u2019intervento dell\u2019autorit\u00e0 dello Stato in cui \u00e8 stabilito o rappresentato. Qualora, invece, il destinatario non ottemperi, il meccanismo pu\u00f2 evolvere nella procedura di esecuzione prevista dall\u2019art. 16: l\u2019autorit\u00e0 di emissione pu\u00f2 chiedere all\u2019autorit\u00e0 competente dello Stato di esecuzione di far rispettare l\u2019ordine e, a tal fine, le trasmette il <strong>provvedimento sottostante<\/strong>, unitamente alla documentazione prevista dal Regolamento. L\u2019EPOC e l\u2019EPOC-PR rappresentano pertanto il veicolo standardizzato della trasmissione e dell\u2019adempimento diretto; l\u2019ordine resta la fonte giuridica dell\u2019obbligo e assume autonoma rilevanza quando diviene necessario ricorrere all\u2019esecuzione coercitiva.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"559\" src=\"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/files\/2026\/08\/image-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1304\" srcset=\"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/files\/2026\/08\/image-2.png 1024w, https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/files\/2026\/08\/image-2-300x164.png 300w, https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/files\/2026\/08\/image-2-768x419.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il regolamento introduce altres\u00ec una <strong>novit\u00e0 di sistema<\/strong> per il versante difensivo: l&#8217;EPOC pu\u00f2 essere richiesto non solo dall&#8217;accusa ma anche dalla persona indagata, dall&#8217;imputato e dalle parti private, aprendo uno spazio di iniziativa probatoria che, a regime, potrebbe modificare significativamente la dinamica dell&#8217;acquisizione della prova digitale nel processo penale.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"quattro\" class=\"wp-block-heading has-primary-color has-text-color has-link-color wp-elements-1e39a004317a64c9e0a8639d85974a85\"><strong>4. Il quadro italiano di attuazione<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong>legge 13 giugno 2025, n. 91<\/strong> (legge di delegazione europea 2024) ha conferito al Governo i principi e i criteri direttivi per l&#8217;attuazione del pacchetto, agli artt. 7 e 19, rispettivamente per la direttiva e per il regolamento. L&#8217;Italia ha scelto una strategia a due fasi: un primo decreto dedicato alla designazione delle autorit\u00e0 competenti \u2014 necessario per adempiere alla notifica dovuta alla Commissione entro il 18 agosto 2025 ai sensi dell&#8217;art. 31 del regolamento \u2014 e un secondo decreto, ancora in iter al momento della pubblicazione dei decreti gi\u00e0 adottati, destinato a completare il coordinamento dell&#8217;ordinamento processuale interno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I decreti legislativi 30 dicembre 2025, n. 215 e n. 216, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2026 e sono entrati in vigore il 30 gennaio 2026. Il 7 aprile 2026, a poche settimane dall&#8217;operativit\u00e0 del regolamento, l&#8217;Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha pubblicato la Relazione n. 25\/2026, prima lettura sistematica del quadro attuativo nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il d.lgs. 215\/2025 ha non soltanto individuato le autorit\u00e0 competenti, ma ha introdotto rilevanti disposizioni di raccordo con il diritto processuale interno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tra queste assumono rilievo le modifiche alla disciplina della conservazione dei dati e l\u2019introduzione dell\u2019<strong>art. 263-bis c.p.p., \u201cOrdine di conservazione di dati\u201d<\/strong>, che dota l\u2019ordinamento interno di uno strumento nominato per impedire la cancellazione dei dati in vista della loro successiva acquisizione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il d.lgs. 216\/2025 ha invece costruito il versante organizzativo e sanzionatorio necessario al recepimento della Direttiva, individuando gli obblighi di designazione o nomina e le autorit\u00e0 amministrative nazionali coinvolte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019adeguamento italiano \u00e8 stato successivamente completato sul piano governativo da un ulteriore schema di decreto legislativo, l\u2019Atto del Governo n. 411, riguardante, tra l\u2019altro, informazione della persona interessata, sanzioni, ricorsi e adeguamento del sistema informatico. Lo schema ha ricevuto i pareri parlamentari nel luglio 2026 e il Consiglio dei ministri ne ha previsto l\u2019esame definitivo nella seduta del 4 agosto 2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-primary-color has-text-color has-link-color wp-elements-53c69471cbe7558bf26ac9b9afd475ba wp-block-paragraph\" id=\"cinque\"><strong>5. Considerazioni conclusive <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Regolamento (UE) 2023\/1543 rappresenta un mutamento importante nel diritto europeo della prova penale digitale non tanto perch\u00e9 introduce due ulteriori formulari di cooperazione, quanto perch\u00e9 ridefinisce il criterio attraverso il quale viene affrontata la dimensione transfrontaliera della prova elettronica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"is-style-info wp-block-paragraph\">Di\u00a0<strong>Alessia Palladino<\/strong><br><em>Assegnista di ricerca e Cultore della Materia in \u00abInformatica giuridica\u00bb e \u00abComputer Law\u00bb\u00a0 presso l\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Cagliari<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AbstractDal 18 agosto 2026 trova applicazione il Regolamento (UE) 2023\/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l\u2019esecuzione di pene detentive a seguito [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9973,"featured_media":1311,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_coblocks_attr":"","_coblocks_dimensions":"","_coblocks_responsive_height":"","_coblocks_accordion_ie_support":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[47,49,48,45,44,43,46],"class_list":["post-1301","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news-ed-eventi","tag-cooperazione","tag-criminalproceedings","tag-dati","tag-digital","tag-electronicevidence","tag-evidence","tag-provadigitale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1301","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9973"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1301"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1301\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1312,"href":"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1301\/revisions\/1312"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1311"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1301"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1301"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sites.unica.it\/ict4lawforensics\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1301"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}